L’emergenza da coronavirus ha fermato, per mesi, l’intera economia del Bel Paese. Un momento davvero difficile che sembra essere finalmente passato, sicuramente in buona parte.
Ed è proprio ora che i contagi sono diminuiti in modo netto, in seguito alla perdita di virulenza dell’epidemia, che occorre riprendere in mano le redini del presente, per non perdere nessuna opportunità, soprattutto quelle che possono aiutarti a costruire un futuro migliore.
Questo è il momento giusto per ripartire. È indubbio, c’è molto da fare per ritornare alla normalità, ma una cosa è certa: le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono un buon punto di partenza.
Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, una grande occasione di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid-19, ma soprattutto un’occasione unica per dare nuova vita alla tua casa. Una misura che oggi ci permette di avvicinarci ancora di più alla sostenibilità abitativa, e di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone attraverso il vivere sostenibile.
Ma come funziona il Superbonus del 110%? Per quali interventi puoi richiederlo? E quali sono i requisiti per fare domanda? Con il Superbonus del 110% hai diritto a un’agevolazione fiscale del 110%, se vengono eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente o che riducono il rischio sismico dello stesso. Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per tutte quelle spese sostenute per interventi fatti su:
- parti comuni di edifici;
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari;
- singole unità immobiliari.
Due sono i pilastri del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus. La detrazione del 110%, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, è riconosciuta per tutte quelle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, considerate fondamentali per effettuare questi interventi ed è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. A prescindere dalla data di inizio degli interventi cui le spese si riferiscono, per applicare l’aliquota corretta, devi fare riferimento soprattutto alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa), nel caso in cui tu faccia domanda come persona fisica, esercente arte e professioni o ente non commerciale, e alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), nel caso in cui tu faccia domanda in qualità di impresa individuale, società o ente commerciale. Considera che questa agevolazione, come tutte le detrazioni d’imposta, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere richiesta a rimborso.